La soglia di 10.000 EURO si calcola su base annuale e fa riferimento, al netto dell’IVA, al volume d’affari realizzato dal venditore nell’anno solare precedente con riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi TTE (servizi di Telecomunicazione, servizi di Teleradiodiffusione e servizi Elettronici) effettuate nell’intero territorio della UE.
Il calcolo del valore di soglia è disciplinato dall’articolo 59 quater della Direttiva IVA, recepito dall’articolo 41 del DL n° 331 del 30/08/1993, il cui comma 1, lett. b), n. 2), stabilisce che l’imposta non si applica nello Stato di consumo (e dunque si applicherà l’imposta dello Stato di identificazione del venditore) se: “l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi (…) e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato” .
In sostanza, per le operazioni poste in essere, ad esempio, nel 2022 si dovrà tenere conto anche del volume dei corrispettivi, per operazioni nei confronti di soggetti privati UE, dell’anno 2021. Si può comunque decidere di optare sin da subito per l’imponibilità nel Paese di destinazione, senza tenere conto della soglia.
La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83 del 25/052021, recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455, precisa che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s’intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.
Source
“https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-piu-frequenti-oss-imprese”
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